Modi e tempi di conseguimento
Fonte: Decreto Ministero dei Trasporti - 04/10/2013 - Esami per conseguimento patenti nautiche
Per essere ammessi agli esami è necessario presentare istanza di ammissione e aver compiuto il diciottesimo anno di età. L’istanza di ammissione ha una durata di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre messi, entro i quali deve essere svolto l’esame.
Nell'istanza di ammissione agli esami è dichiarata l’eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
Le prove di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto (patente provvisoria).
L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica e si è ammessi alla prova pratica solo dopo aver superato la prova teorica.
L'esame si intende concluso con esito favorevole una volta che il candidato abbia superato entrambe le prove entro i termini consentiti dall’istanza di ammissione.
Entrambe le prove (pratica e teorica), se non superate al primo tentativo, possono essere ripetute una sola volta nell'ambito della medesima istanza di ammissione agli esami, dopo un minimo di trenta giorni, senza essere tenuti a pagare nessuna quota aggiuntiva.
Per la prova pratica, alla regola, esiste una piccola eccezione: il candidato che ha superato la prova teorica, ma non è riuscito a superare la prova pratica entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami (3 mesi), se presenta una nuova istanza entro 90 giorni dalla scadenza della precedente, ha la facoltà di sostenere la prova pratica senza che gli venga annullata quella teorica.
Per il sostenimento della prova pratica è necessario che il candidato o il titolare della scuola nautica, sottoscriva una dichiarazione volta a certificare che l'unità impiegata in sede di prova pratica sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di uso delle unità da diporto e abbia una copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame.
Per la prova pratica di navigazione l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
L'esame per il conseguimento della patente delle unità da diporto entro le 12 miglia è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato dal capo del circondario marittimo.
I candidati agli esami, già in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per l'abilitazione posseduta.
Domanda di ammissione agli esami
I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, corredata dal certificato medico, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.
Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto (patente provvisoria). Il documento ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi.
Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi, le modalità e le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni
I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova pratica.
Verbali di esame per patenti nautiche
Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario apposito verbale. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.
Rilascio delle patenti nautiche
Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o l'esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato.
Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.