Revisione
L'autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre con proprio decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. Le modalità ed i termini per la revisione delle patenti sono stabiliti nel medesimo decreto.